PREMESSA

L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 riguarda i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport. Le ASD sono chiamate ad adottare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo n. 198 dell’11/04/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 1 – Finalità

L’ASD Circolo Scacchistico di Montella (di seguito Associazione) promuove e tutela il diritto di ogni tesserato/a ad essere trattato/a con rispetto, sensibilità e attenzione personale, intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

L’Associazione promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno di tesserati/e all’Associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati/e all’Associazione da parte di altri tesserati/e.

I comportamenti lesivi previsti dal presente Codice assumono rilievo quando compiuti nell’ambito di qualsiasi attività associativa, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità, posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso servizi di messaggistica, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

1) l’abuso psicologico;
2) l’abuso fisico;
3) le molestie e gli abusi sessuali;
4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;
5) l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”).

Art. 4 – Buone pratiche e comportamenti da osservare

Chiunque sia tesserato all’Associazione è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell’attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:

a)  riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

b)  prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza a chi esercita la responsabilità genitoriale;

c) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;

d)  in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;

e)  durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;

f)  spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Codice possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazioni disciplinari ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti dell’Associazione. Nell’ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del Codice Penale, sono stabilite, con regolamento da emanare, specifiche sanzioni a carico dei tesserati condannati.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.

L’Associazione si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice e ad aderire alle procedure e azioni di sensibilizzazione relative ai processi di Safeguarding Policy, promossi dal nostro Ente di Promozione sportiva di riferimento, la Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.)

Art. 7 – Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 5 del presente Codice, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti dell’Associazione.

Art. 8 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

L’Associazione provvede alla diffusione del presente regolamento attraverso la sua pubblicazione sul sito web.

 – Definizioni

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato, incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del/la tesserato/a.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere l’atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

La molestia e l’abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all’associazione.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”) si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Codice, omette di intervenire.