“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO SCACCHISTICO DI MONTELLA”
(adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 36/2021)
Articolo 1 = DENOMINAZIONE E SEDE.
È costituita in Montella, in via Vico Ferri n. 2, un’associazione sportiva in attesa di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italia, dalle disposizioni del Codice Civile, dell’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 e dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO SCACCHISTICO di MONTELLA”. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
Articolo 2 = SCOPO.
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- L’associazione ha come oggetto sociale, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi e degli altri sport della mente, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nei limiti dalla normativa vigente, l’associazione potrà svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale, quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
- L’Associazione potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Articolo 3 = DURATA.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 = DOMANDA DI AMMISSIONE.
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l’associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 = DIRITTI DEI SOCI.
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 = DECADENZA DEI SOCI.
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. In ogni caso l’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 = ORGANI.
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
Articolo 8 = FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA.
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 = DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 = ASSEMBLEA ORDINARIA.
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, consegna a mano o telegramma o pubblicazione sul sito web dell’Associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 = VALIDITÀ ASSEMBLEARE.
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.
Articolo 12 = ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 = CONSIGLIO DIRETTIVO.
- Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre (3) a sette (7) componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo può, laddove consentito, adottare le decisioni oltre che col metodo collegiale anche mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi, dai documenti sottoscritti devono risultare, con chiarezza, gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine il presidente del consiglio direttivo comunica a tutti i consiglieri e, ove nominati, ai sindaci, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l’indicazione del termine, non inferiore a giorni … dalla comunicazione stessa, entro il quale è possibile approvare la decisione, apponendo in calce la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 = DIMISSIONI.
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 = CONVOCAZIONE DIRETTIVO.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Le riunioni potranno avvenire in modalità di videoconferenza o tramite altri sistemi informatici. È possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 16 = COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Sono compiti del consiglio direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere eventualità il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 = IL PRESIDENTE.
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 = IL VICEPRESIDENTE.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 = IL SEGRETARIO.
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 20 = IL RENDICONTO.
- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 = ANNO SOCIALE.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 dell’anno.
Articolo 22 = PATRIMONIO.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 = SEZIONI.
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 25 = SCIOGLIMENTO.
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci presenti aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 = NORMA DI RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Firmati: Sica Corrado – Massimilano Caputo, Rosa Angela Castellano, Maria Luisa Marano – Giovanni Marchitto – Picariello Renato – Paolo Sibilia – Mario Sica – Michele Maria Zarrilli – Vito Zarrilli – Leonardo Baldari (L.S.)
Vecchio Statuto – ASD Circolo Scacchistico di Montella – in vigore sino al 14 giugno 2024
Titolo 1o – Costituzione
Denominazione – Sede
Art. 1 – È costituita con sede in Montella, via VICO FERRI n. 2 l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO SCACCHISTICO di MONTELLA. L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.
Titolo 2o – Scopi dell’Associazione
Art. 2 – L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:
a) perseguire esclusivamente finalit&agreve; sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attivit&agreve; nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubblichee private;
b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attivit&agreve; connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni edincontri di natura sportiva – ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;
c) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degliscopi sociali;
d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchinel rispetto della normativa federale;
e) l’Associazione potr&agreve; aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsicoadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.
Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo 3o – I Soci
Art. 5 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Art. 6 – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare glieventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.
Art. 7 – I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.
Titolo 4o – Perdita della qualifica di Socio
Art. 9 – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o percausa di morte.
Art. 10 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.
Art. 11 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.
Titolo 5o – Fondo comune e gestione finanziaria
Fondo comune
Art. 12 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Contributi e sponsorizzazioni
Art. 13 – L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità. L’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.
Esercizio sociale
Art. 14 – L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Titolo 6o – Gli organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione
Art. 15 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Assemblea degli Associati
Art. 16 – L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto.
Art. 17 – L’assemblea ordinaria:
a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale;
b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.
Art. 18 – L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 19 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventidiritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.
Art. 20 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.
Consiglio Direttivo
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro:
– curare l’adozione delle delibere assembleari;
– redigere larelazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea;
– redigere il rendiconto economico finanziario;
– compilare i regolamenti interni;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusionedegli Associati;
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
– redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per lacorretta amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.
Art. 22 – In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede asostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza deimembri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 23 – Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione difronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Titolo 7o – Norme finali
Scioglimento
Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerò uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attivit&agrve; e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. Inogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.
Norme fiscali
Art. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro.
Il segretario F.to Iuliano Fabio | Il presidente F.to Picariello Marco |